Dalle polemiche sui pini alla verifica delle carte. Abbiamo incrociato progetto, Regolamento del Verde, pareri tecnici e giurisprudenza.
E una domanda resta ancora senza risposta: dov’è la relazione specialistica prevista per l’abbattimento degli alberi tutelati?
La riqualificazione di Piazza Caduti in Guerra, ha alimentato nelle ultime settimane una polemica soprattutto su un punto: l’abbattimento degli alberi esistenti, in particolare dei pini.
Tra post, commenti e discussioni si è fatta strada anche una convinzione: esisterebbero relazioni tecniche che giustificano il taglio degli alberi.
Ma le chiacchiere da bar, anche quando il bar si trasferisce sui social, non bastano.
Da un input lanciato sul proprio profilo dalla nostra direttrice Liliana Cazzato, abbiamo deciso di fare quello che compete a una redazione: cercare documenti, parlare con chi quegli atti li conosce e provare a ricostruire la vicenda senza fermarci al «si dice».
Abbiamo quindi contattato l’ingegnere Antonio Cacosso, dirigente del III settore che ci ha riferito dell’esistenza di una relazione tecnica relativa agli alberi, inserita nella documentazione progettuale.
Siamo andati a cercarla.
La deliberazione di Giunta n. 137 del 3 luglio 2025 approva il progetto di fattibilità tecnico-economica della riqualificazione di Piazza Caduti in Guerra.
Tra gli elaborati del progetto compare effettivamente una voce precisa:
PFTE-RAGR – Relazione agronomica.
Ma la stessa documentazione precisa che gli elaborati non sono materialmente allegati alla deliberazione e risultano depositati agli atti dell’ufficio, quindi, quella relazione agronomica non compare nel suo contenuto.
A quel punto siamo risaliti al dott.agr. Giuseppe Scarpa, agronomo che all’epoca operava per il Comune.
E qui la ricostruzione cambia.
Scarpa ci ha riferito di non aver mai redatto una relazione che attestasse la cattiva salute dei pini, la loro instabilità o comunque la necessità tecnica di abbatterli.
La relazione da lui predisposta, ci ha spiegato, riguardava invece il periodo nel quale effettuare l’intervento, rinviandolo sostanzialmente da giugno a settembre per evitare interferenze con la stagione riproduttiva dell’avifauna.
L’articolo 5 della Direttiva europea 2009/147/CE “Uccelli” vieta la distruzione o il danneggiamento deliberato di nidi e uova e tutela gli uccelli dalle perturbazioni durante il periodo di riproduzione e allevamento.
Dunque, almeno secondo quanto dichiarato direttamente da Scarpa alla nostra redazione, quella non sarebbe la relazione che certifica la necessità di abbattere i pini.
A meno che il dottor Scarpa non abbia dimenticato di aver apposto la propria firma su un altro documento, allo stato delle verifiche effettuate, quella relazione specialistica non l’abbiamo trovata.
Per essere sicuri, abbiamo chiesto anche a chi era in servizio, in quel periodo nell’ufficio agricoltura, prima di Giuseppe Scarpa, il dott. Paolo Cutolo; anche Cutolo ci dice di non aver redatto alcuna relazione a riguardo.
Ovviamente, saremmo lieti di essere smentiti in quanto detto e siamo pronti a rettificare anche domani mattina: basta mostrarci gli atti ma ad oggi tranne quel riferimento della determina, non abbiamo traccia di altre eventuali relazioni.
Abbiamo quindi aperto il Regolamento del Verde di Corato, approvato dal Consiglio comunale di Corato il 31 marzo 2026.
Ed è qui che la questione si fa decisamente più interessante.
Abbiamo sottoposto la documentazione anche alla dott.ssa Maria De Sario, dottore forestale, professionista che da oltre vent’anni si occupa di gestione forestale e ambientale, censimenti e Piani del Verde, valutazioni di stabilità delle alberature, forestazione e greening urbano.
La dottoressa De Sario ha esaminato il Regolamento comunale per la fruizione e la tutela del Verde Urbano Pubblico e Privato di Corato.
E il primo riferimento è l’articolo 7.
Il Regolamento stabilisce che sono oggetto di tutela, tra gli altri, gli alberi con circonferenza del tronco superiore a 30 centimetri, misurata a 1,30 metri dal colletto.
Secondo quanto ci riferisce la De Sario, i pini interessati dall’intervento superavano quella misura.
Se così è, non c’è molta materia per discutere sulla loro qualificazione: per il Regolamento comunale erano alberi salvaguardati.
Questo, sia chiaro, non significa che non potessero mai essere abbattuti, proprio l’articolo 24 del Regolamento contempla diversi casi nei quali l’abbattimento è possibile: instabilità con rischio per la pubblica incolumità, condizioni vegetative o fitosanitarie irrimediabilmente compromesse, danni documentati a manufatti e sottoservizi, ma anche nuova progettazione degli spazi verdi, riqualificazione paesaggistica o sostituzione di specie ritenute non idonee al sito.
Il problema, dunque, non è sostenere che un albero con più di 30 centimetri di circonferenza sia intoccabile.
Il problema è un altro: quale procedura è stata seguita per abbatterlo?
Il comma 3 dell’articolo 24 del regolamento recita: per l’abbattimento di alberature pubbliche deve essere presentata al Settore Ambiente – Servizio Verde Pubblico una comunicazione corredata da una «appropriata relazione tecnica specialistica», firmata da un tecnico abilitato con comprovata esperienza nella valutazione fitostatica, insieme alla documentazione fotografica e agli elementi necessari a identificare ubicazione e stato di necessità, …almeno 45 giorni prima dell’inizio delle operazioni di abbattimento.
L’articolo 13 stabilisce che nella progettazione devono essere prese in considerazione le piante esistenti e che gli alberi possono essere compromessi dall’intervento soltanto qualora sia dimostrata l’impossibilità di adottare alternative tecnicamente accettabili che ne garantiscano l’integrità.
E l’articolo 4 prevede, per gli interventi che interessino anche minimamente il patrimonio verde pubblico, un parere preventivo e vincolante dal punto di vista agronomico.
Questi sono i punti sui quali, più che sui post di Facebook, occorrerebbe concentrarsi.
Le Linee guida nazionali del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali, deliberate il 18 marzo 2026, prescrivono che la valutazione consideri in maniera integrata condizioni fitosanitarie, caratteristiche biomeccaniche, contesto, bersagli, valore ecosistemico e condizioni del terreno.
E definiscono l’abbattimento una misura eccezionale, un’extrema ratio, da adottare quando il rischio non sia gestibile diversamente.
Lo stesso documento richiede che la relazione riporti metodologia, parametri, livello di rischio e motivazioni delle conclusioni, proprio per garantire la tracciabilità della decisione.
Le successive Linee di indirizzo del Collegio Nazionale degli Agrotecnici, del 15 aprile 2026, arrivano sostanzialmente allo stesso punto: prima monitoraggio, manutenzione e mitigazione, poi eventualmente rimozione. Quest’ultima viene definita misura residuale.
La dottoressa Maria De Sario ci ha segnalato anche alcuni riferimenti giurisprudenziali.
Il Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 9178 del 27 ottobre 2022, in una vicenda relativa all’abbattimento urgente di un albero, ha ribadito che un provvedimento contingibile e urgente deve poggiare su una puntuale rappresentazione del pericolo e su un’istruttoria e una motivazione adeguate.
Anche la Corte costituzionale, sentenza n. 39 del 1986, pur occupandosi di una vicenda diversa — alberi a distanza illegale tra proprietà private — ricorda che la legislazione di settore può imporre specifici vincoli di tutela della vegetazione.
Al di là dell’approvazione del regolamento in data successiva a quella dell’approvazione del progetto della piazza, sappiamo che l’articolo 24, comma 3, prevede una procedura e una specifica relazione tecnica specialistica almeno 45 giorni prima dell’abbattimento.
Ad oggi non siamo ancora riusciti a vedere quel documento, se esiste, sapendo comunque che “relata refero” chi avrebbe potuto redigerlo non lo ha fatto.
Se esiste, venga reso pubblico. Lo leggeremo, ne daremo conto e, se necessario, correggeremo ciò che abbiamo scritto.
Non ci costa nulla. È il nostro mestiere, il lavoro dei giornalisti è utile quando significa cercare carte, telefonare, verificare, incrociare fonti e avere anche l’umiltà di correggersi quando emerge un documento nuovo.
Ma c’è un altro dato che merita una riflessione.
Il Consiglio comunale è, per legge, organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
Proprio per questo sarebbe stato naturale vedere lo stesso lavoro di verifica documentale svolto anche da chi siede in Consiglio comunale: chiedere la relazione, controllarne protocollo e data, verificare l’applicazione del Regolamento e spiegare ai cittadini su quali presupposti tecnici si è deciso di abbattere quegli alberi.
Noi continuiamo a farlo con gli strumenti di una redazione.
Ma quando per capire perché vengono abbattuti degli alberi pubblici bisogna inseguire relazioni, telefonare ai tecnici e ricostruire articolo per articolo un Regolamento comunale, forse la domanda non riguarda più soltanto i pini di Piazza Caduti.
Riguarda il modo in cui vengono documentate, controllate e raccontate ai cittadini le decisioni sulla città.
di Cinzia Mezzina


Complimenti bell’articolo. Occorre comunque proseguire l’analisi del progetto di riqualificazione (!) di p.zza Caduti olon guerra
Complimenti. Un pezzo di giornalismo serio. La vicenda ricostruita seguendo l’iter dei fatti, confrontati con le normative vigenti e i comportamenti dei decisori, tecnici e non.
Ne emerge, finora, un quadro impietoso, che sostanzialmente da ragione a quanti con considerazioni e sensibilità diverse avevano espresso forti critiche su questo intervento di rifacimento di Piazza Caduti in Guerra.
Se non arriveranno le risposte e non verranno fuori i documenti giustificativi di quanto fatto finirà, che cosa accadrà? Una domanda che chiama in causa la politica, e la sua capacità concreta di stare dalla parte della legalità, dei cittadini, e degli alberi che dopo aver donato ossigeno alla città per decenni hanno sono state ringraziate a colpi di motosega.
In questo ha ben intitolato un guinlista locale il suo editoriale con la locuzione “la strage degli innocenti”.
Grazie, Cinzia Mezzina